Giornata dell’economia civile. Il futuro delle imprese sociali attive
25 Ottobre 2017
(Ruggero Morelli) Bertinoro, 25 ottobre. Alla 17° giornata per l’economia civile di Bertinoro, Istat e gli esperti di ETS hanno fornito dati molto utili.
Giornate promosse da Aiccon centro studi per la promozione della cultura della cooperazione, della Università di Bologna.
Le imprese sociali attive sono oggi 230.000-
Dal 2011 al 2015 ne sono cessate ne sono cessate oltre 60.000- ed altrettante sono nate ma con più occupati – più4,3% – , ed il turnover è stato simile dal nord al sud.
Le nuove nate in questi anni sono così distribuite:
cultura e sport 25%
cooperazione internazionale 21,3%
assistenza sociale pro.civ. 19,8%
ambiente 15,1
I giovani che si avvicinano alle imprese sociali sentono parlare di innovazione e che serve più imprenditorialità (direi che è proprio come nelle imprese profit) ed allora il prof. Zamagni ha indicato due punti cardine per il futuro delle imprese e associazioni del terzo settore:
1.- trasformarsi da operatore ad imprenditore sociale attore di innovazione.
2.- migliorare l’accesso ai fondi che ci sono e non sono pochi basando su criteri di scelta dei progetti che si basano sulla sostanza più che sulla formaperchè deve raggiungere obbiettivi giusti e quindi occorre stabilire qual è il valore di un’azione socialmente utile. Riporto le due puntate precedenti su ETS.sett. 2017
Sono 300.000 gli enti censiti al 2011 -secondo il dato ISTAT- che sono interessati a questa riforma che molti hanno definito rivoluzionaria. Vediamo perchè.
Dopo tre anni di lavoro in parlamento la legge n°106 del 2016 ha generato 5 dei 42 decreti di attuazione previsti, ed oggi comincia ad operare anche se ci vorrà un anno per vedere le prime concrete applicazioni.
Con il codice che conta ben 104 articoli, le Onlus saranno Ets – enti del terzo settore – , è istituito il registro unico nazionale, non ci sarà più l’autorizzazione ma la parte pubblica dovrà solo prendere atto che il nuovo soggeto abbia finalità conformi alle finalità di cui all’art.4; ci sono benefici fiscali, social bonus e titoli di solidarietà. Con gli altri decreti è nata la Fondazione italiana sociale-11-9-2017- ed è stata disciplinata la impresa socielae-112 del 2017, che ha bisogno di altri 11 decreti per completare la sua attuazione.
Si sono voluti eliminare vincoli amministrativi per sprigionare le energie che la società civile del nostro paese è senza dubbio in grado di esprimere. Sono 7 milioni gli italiani impegnati in attività di volontariato su frinti diversi. Il mix è dato da associazioni per solidarietà, cooperative ed imprese sociali che unisco l’impegno etico con la sostenibilità ambientale e con il profitto per le persone che ci lavorano.
La notizia della entrata in vigore della legge sul terzo settore è stata commentata come ‘buona notizia’ da alcuni psicologi-politici :”Se mi chiedono su quali elementi si può far leva per essere più ottimisti sul futuro del paese, rispondo con decisione che uno è il volontariato; che giudico più forte che in altre democrazie antiche ed evolute.” Ed ancora: ”Al di la’ degli aspetti economici – l’apporto del terzo settore al Pil è valutato 60 miliardi – è caposaldo di una civiltà del bene di cui essere orgogliosi; e dovremmo essere più consapevoli del profondo significato civico e morale. Le molte persone che fanno del bene in modo disinteressato ( e spesso non vogliono che si sappia), li ripaga con un senso compiuto di utilità.” Parole da incorniciare!! Qualche elogio se l’è guadagnato l’on. Luigi Bobba, sottosegretario al ministero del lavoro, che attraverso due governi è riuscito a portare a compimento il lavoro parlamentare ed a far stanziare 190 milioni per le agevolazioni fiscali, e 200 milioni per i crediti agevolati alle imprese sociali.«Ho girato in lungo e in largo l’Italia del volontariato. E ogni volta ho scoperto persone, realtà, approcci, modalità che per me erano del tutto sorprendenti. Quello dei volontari italiani è un mondo sempre sorprendente nella sua capacità di inventare risposte di fronte a problemi e bisogni che altrimenti non avrebbero avuto un nome, un volto e nemmeno una risposta».
Vedro ‘e seguiro’ le fasi di questa che è la prima riforma organica del terzo settore.
legge 6 giugno 2016 n°106 dlgs 3 luglio 2017 n°117 in vigore dal 3-agosto-2017
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita’ ed oggetto 1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa’ di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa’ costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale mediante lo svolgimento di una o piu’ attivita’ di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita’ o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche’ gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attivita’ adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita’ di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attivita’ deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.
…
vedi il testo integrale:
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Gazzetta Ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg2 ago 2017 … DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 … note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 …….
12 ottobre ,17
A seguito della entrata in vigore del codice- cts dlgs 117 del 3 luglio 2017 in vigore dal 3 agosto 2017- ecco alcune precisazioni per operare.
1.- Le Odv – organizzazioni di volontariato – hanno 18 mesi per le modifiche statutarie previste dal codice del TS con assemblea ordinaria.
2.- Quando la commissione europea avrà autorizzato i nuovi regimi fiscali saranno abrogate le attuali disposizioni in materia di onlus. Nel frattempo vale il dlgs 460 del 1997
3.- Le coop sociali assumono di diritto la qualifica di impresa sociale senza dover adeguare lo statuto.Godranno così anche delle agevolazioni per le erogazioni liberali – art.82- del cts-.
4.- Il social bonus consiste in un credito di imposta del 65% per la persone e del 50% per le società o enti che effettuano erogazioni liberali a favore di tutti gli ETS enti del terzo settore. Le risorse dovranno essere investite in recupero di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.
5.- Il dl 35 del 2005 vale fino al 31-12-2017 per le liberalità a favore di onlus, aps e odv. Poi varrà l’art.83 del Cts.
6.- Le esenzioni Irap per le onlus dipende dalla volontà delle singole regioni.
7.- Gli Ets non commerciali possono svolgere attività secondarie per autofinanziarsi tassandone i proventi con regime forfettario semplificato -art.80-.
8.- Il regime fiscale agevolato si applica agli Ets non commerciali e a quelli che non generano ricavi superiori ai costi.
9.- Le imprese sociali possono avvalersi di volontari e debbono avere un registro apposito ed assicurali contro gli infortuni.
10.- Il dlgs estenderà il beneficio (5 per mille)agli Ets che si iscriveranno nel registro relativo.
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